Statuto Associazione AENL

  • Denominazione, Scopo, Sede e Patrimonio

  • Art. 1

    E’ costituita la Associazione italiana per la collaborazione tra gli economisti di lingua neolatina, secondo le norme del diritto italiano che regolano le associazioni senza fini di lucro e ai sensi degli articoli 12, 36 e seguenti del Codice Civile.

  • Art. 2

    L’Associazione si propone di collaborare con le analoghe associazioni costituite negli altri paesi di lingua neolatina, per il fine comune di rafforzare i legami culturali tra gli economisti dei rispettivi paesi su un piano di parità linguistica, inteso nel senso che gli economisti dell’area linguistica neolatina comunichino tra loro esprimendosi ciascuno nella propria lingua e comprendendo quelle degli altri. L’associazione intende anche intraprendere e sostenere ogni iniziativa giudicata utile per rafforzare i legami culturali tra gli economisti di lingua neolatina. Nel perseguimento dello scopo sopraindicato, l’Associazione potrà, tra l’altro:
    a) creare e potenziare canali di comunicazione;
    b) promuovere attività di ricerca e di formazione;
    c) organizzare incontri scientifici e scambi culturali.

  • Art. 3

    L’Associazione ha sede in Ancona, presso l’ISTAO in Via delle Grazie 67. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza la sede può essere trasferita altrove.

  • Art. 4

    Il patrimonio della Associazione è costituito dalle quote sociali, nonché da elargizioni effettuate da enti o persone fisiche.

  • Soci

  • Art. 5

    I membri della Associazione si distinguono in:
    a) soci ordinari
    b) soci sostenitori.
    Sono soci ordinari le persone fisiche che hanno promosso la costituzione della Associazione (d’ora in poi soci fondatori) come da atto costitutivo e quelle ammesse ai sensi dell’art. 6. Sono soci sostenitori le persone fisiche, gli enti pubblici e gli enti privati ammessi a far parte della Associazione ai sensi dell’art. 6 che diano un contributo finanziario annuo non inferiore a una quota base fissata dall’Assemblea dei soci, come disposto dall’art. 7.

  • Art. 6

    Per essere ammessi alla Associazione come socio ordinario o come socio sostenitore occorre la proposta di almeno tre soci ordinari. La proposta deve essere ratificata dal Consiglio di Presidenza.

  • Art. 7

    I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annua (nel caso dei soci ordinari) e del contributo finanziario annuo (nel caso dei soci sostenitori). L’importo della quota sociale e l’importo minimo del contributo finanziario sono fissati dall’Assemblea dei soci.

  • Art. 8

    Si può decadere da socio per morosità o per indegnità. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Presidenza.

  • Art. 9

    Organi della Associazione sono:
    1) l’Assemblea dei soci;
    2) il Consiglio di Presidenza;
    3) il Presidente;
    4) il Segretario generale;
    5) il Collegio dei Revisori.

  • Assemblea

  • Art. 10

    L’Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari e sostenitori.

  • Art. 11

    L’Assemblea si riunisce in adunanza ordinaria una volta all’anno e in adunanza straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza, o sia richiesto da almeno un terzo dei soci. L’Assemblea ordinaria approva il bilancio ad essa sottoposto con propria relazione dal Consiglio di Presidenza. Delibera altresì su tutte le altre materie di sua competenza a norma di legge e del presente Statuto e sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio di Presidenza. Il Presidente della Associazione convoca l’Assemblea con quindici giorni di anticipo, indicando l’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora della riunione. Fungerà da Segretario un socio nominato dall’Assemblea. Le adunanze dell’Assemblea sono valide in prima convocazione con l’intervento della metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo quanto disposto nell’art. 21.

  • Art. 12

    Nei casi previsti dall’art. 14 e dall’art. 21 del presente Statuto, nonché nei casi speciali in cui il Consiglio di Presidenza lo ritenga opportuno, l’Assemblea dei soci può essere chiamata dal Consiglio stesso – al di fuori di una adunanza – ad esprimere il proprio voto per corrispondenza. Il voto per corrispondenza deve essere espresso in scheda fornita dalla Associazione ed idonea a garantire la regolarità e la segretezza del voto. Le schede dei soci votanti per corrispondenza devono essere inviate al Segretario generale a mezzo posta entro i termini fissati dal Consiglio di Presidenza. Esse devono essere aperte dal Segretario generale e da due scrutatori da lui nominati in precedenza, sentito il parere del Presidente e scelti fra i soci. Le schede devono essere conservate per un quinquennio a cura del Segretario generale.

  • Consiglio di Presidenza

  • Art. 13

    Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, da un Vice Presidente, dal Segretario generale e da quattro Consiglieri.

  • Art. 14

    I componenti del Consiglio di Presidenza sono eletti dall’Assemblea dei soci a scrutinio segreto, col suffragio della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi per il Presidente e col suffragio della maggioranza relativa per il Vice Presidente, i Consiglieri e il Segretario generale. La votazione può essere fatta per corrispondenza. Qualora nell’elezione del Presidente non si raggiunga la maggioranza assoluta dei voti, si passa ad una seconda votazione nella quale per l’elezione basta la maggioranza relativa. I componenti del Consiglio di Presidenza durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

  • Art. 15

    E’ istituito un Comitato per le nomine, composto dai soci fondatori della Associazione, da tutti gli ex Presidenti della Associazione e dal Presidente uscente, con la funzione di indicare i soci eleggibili dall’Assemblea per il Consiglio di Presidenza. Il Comitato per le nomine sarà convocato dal Presidente uscente (o, in caso di sua scomparsa o impedimento grave, dal membro più anziano di età) e opererà secondo criteri regolamentari fissati dal Comitato stesso. Resta salva in ogni caso la facoltà dei soci di votare altri nominativi in sede di elezione.

  • Art. 16

    Qualora per qualsiasi motivo si renda vacante un posto nel Consiglio di Presidenza, il Consiglio indice una nuova elezione. Il nuovo eletto cessa dall’ufficio quando sarebbe scaduto colui al quale succede.

  • Art. 17

    Spetta al Consiglio di Presidenza fissare i criteri per l’attività della Associazione e provvedere con i più ampi poteri – salvo quanto in forza di legge o del presente Statuto sia riservato all’Assemblea – alla amministrazione dell’Associazione per il migliore raggiungimento degli scopi della stessa. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente convoca il Consiglio di Presidenza con almeno cinque giorni di anticipo indicando l’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora della riunione. Il consiglio di Presidenza delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità nelle votazioni si adotta la deliberazione alla quale aderisca il Presidente. Il Consiglio di Presidenza provvede annualmente alla formazione del bilancio e alla sua presentazione all’Assemblea dei soci, corredandolo con apposita relazione nella quale dà conto dei risultati della gestione e del modo in cui sono stati perseguiti. Il Consiglio di Presidenza designa i delegati della Associazione in altre Associazioni nazionali ed internazionali ed i rappresentanti della Associazione a congressi.

  • Presidente

  • Art. 18

    Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di conferire procure.

  • Segretario Generale

  • Art. 19

    Il Segretario generale provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio e sovrintende all’espletamento di tutte le funzioni della Associazione. Il Segretario generale ha la facoltà di firma per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza e per quanto occorre alla ordinaria gestione.

  • Collegio dei Revisori

  • Art. 20

    Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea, su proposta del Consiglio di Presidenza. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; il rinnovo avrà luogo in occasione dell’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio del quadriennio. Il Collegio dei Revisori vigila sull’amministrazione della Associazione.

  • Modifiche di Statuto

  • Art. 21

    Ogni modificazione dello Statuto deve essere proposta dal Consiglio di Presidenza, o richiesta da almeno un terzo dei soci ordinari. In ogni caso, essa deve essere discussa dall’Assemblea nell’adunanza ordinaria e deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei soci ordinari iscritti. Qualora l’Assemblea, per insufficiente numero di presenti, non possa esprimere la maggioranza richiesta, si procederà alla votazione per corrispondenza.

  • Scioglimento

  • Art. 22

    In caso di scioglimento della Associazione, la devoluzione del patrimonio è a favore dell’ente benefico o culturale stabilito dall’Assemblea.

  • Norma Transitoria

  • Il primo Consiglio di Presidenza ed il primo Collegio dei Revisori sono designati dai soci fondatori della Associazione e restano in carica sino al 31 dicembre 1988.